Codice civile
Art. 1343 c.c. — Causa illecita
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione II — Della causa del contratto
Testo dell'articolo
La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La causa del contratto è illecita quando la funzione dell'operazione contrasta con norme inderogabili, ordine pubblico o buon costume. Non va confusa con ogni interesse personale di una parte, né con qualunque conseguenza sfavorevole per terzi. La valutazione considera l'operazione concretamente realizzata.
L'illiceità della causa riguarda la funzione del contratto e richiede il collegamento a una norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume. La qualificazione va motivata sulla struttura effettiva dell'operazione, non sul solo giudizio morale sull'affare.
Distinguere causa, motivo, oggetto e rimedi dei creditori; una lesione patrimoniale non comporta automaticamente nullità.
Esempio pratico
Un accordo viene costruito per attuare una funzione vietata dall'ordinamento: la sola libertà delle parti o il titolo formalmente lecito non bastano a renderlo valido.
Un corrispettivo previsto per un'attività vietata non diventa lecito perché scritto in una forma contrattuale ordinaria; bisogna mostrare la funzione concretamente perseguita.
Giurisprudenza
Pregiudizio ai creditori e nullità non sono equivalenti
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 15844, 2022, Rv. 665103-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Un negozio svantaggioso per i creditori non è per questo automaticamente illecito o nullo. L'ordinamento prevede rimedi specifici che possono renderlo inefficace verso il danneggiato, quando ricorrono i relativi presupposti.
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