Codice civile
Art. 1345 c.c. — Motivo illecito
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione II — Della causa del contratto
Testo dell'articolo
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il motivo personale rende illecito il contratto quando è illecito, condiviso da entrambe le parti e costituisce la ragione esclusiva che le determina a concludere. Il motivo illecito di una sola parte non soddisfa da solo questi requisiti. Per gli atti unilaterali l'applicazione compatibile richiede una diversa considerazione della struttura dell'atto.
Il motivo illecito è una ragione soggettiva distinta dalla causa oggettiva del contratto. La legge gli attribuisce rilievo invalidante solo con i requisiti cumulativi della comunanza e dell'esclusività; la prova richiede attenzione alla concreta finalità condivisa.
Distinguere motivo e causa; nelle fattispecie unilaterali non pretendere artificialmente un motivo comune a due contraenti.
Esempio pratico
Due parti stipulano esclusivamente per un obiettivo illecito comune: occorre provarne condivisione ed esclusività, senza dedurle dal solo sospetto sull'intento di una parte.
Se A persegue un fine illecito ignoto a B, il solo intento di A non integra questa specifica causa di nullità del contratto bilaterale.
Giurisprudenza
Motivo ritorsivo e prova nell'atto unilaterale di licenziamento
Corte di cassazione, sez. L, ordinanza n. 17266, 2024, Rv. 671589-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nel recesso ritorsivo deve emergere che la vendetta sia il fattore esclusivamente determinante. Il lavoratore può provarlo attraverso presunzioni, ma la sola sproporzione della sanzione non basta: occorre valutare se la ragione dichiarata sia soltanto apparente o pretestuosa.
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