Codice civile
Art. 1346 c.c. — Requisiti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione III — Dell’oggetto del contratto
Testo dell'articolo
L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L'oggetto deve essere realizzabile, lecito e sufficientemente individuato, oppure individuabile attraverso criteri adeguati. Non sempre deve essere già descritto in ogni dettaglio, ma non può restare privo di criteri che consentano di stabilire cosa è dovuto. Alcune prescrizioni imperative riguardano la validità stessa dell'oggetto.
Determinabilità significa che il titolo fornisce elementi sufficienti per stabilire la prestazione senza un nuovo accordo essenziale fra le parti. La liceità e la possibilità si valutano in rapporto al contenuto effettivo, anche alla luce delle regole speciali del tipo contrattuale.
Accertare impossibilità originaria, liceità e criteri determinativi; distinguere norme di validità e meri obblighi di comportamento.
Esempio pratico
Un servizio è descritto mediante un catalogo preciso e criteri misurabili: può risultare determinabile. Un impegno a fornire una prestazione del tutto indefinita richiede una valutazione diversa.
La quantità fissata con una formula oggettiva può essere determinabile; una clausola che rinvia a una futura libera decisione comune può lasciare indeterminato l'oggetto.
Giurisprudenza
Requisiti imperativi dell'oggetto e validità
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 26487, 2024, Rv. 672644-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Prescrizioni che impongono caratteristiche essenziali del bene possono essere regole di validità e non meri doveri di condotta. Nel caso dell'imbarcazione non conforme ai requisiti obbligatori di sicurezza, la violazione incideva sulla validità dell'operazione, non soltanto sull'adempimento.
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