Codice civile
Art. 1348 c.c. — Cose future
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo II — Dei requisiti del contratto; Sezione III — Dell’oggetto del contratto
Testo dell'articolo
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il contratto può avere per oggetto cose che ancora non esistono, salvo divieti specifici. La futurità, quindi, non rende da sola invalido il contratto; occorre però distinguere validità dell'impegno, eventuale acquisto del diritto, rischio della mancata esistenza e regole del tipo contrattuale.
L'esistenza futura della cosa è compatibile con un oggetto contrattuale valido, purché sia identificabile e non ricorra un divieto. Le conseguenze della mancata venuta a esistenza dipendono dal tipo di accordo e dall'eventuale assunzione del rischio.
Verificare divieti e oggetto determinabile; non equiparare ogni operazione futura a una vendita aleatoria.
Esempio pratico
Le parti concordano la vendita del raccolto della stagione successiva: la cosa è futura, ma bisogna precisare quali prodotti, quali rischi e quale disciplina governa l'accordo.
Un raccolto futuro può essere promesso; se una calamità lo distrugge prima che esista, occorre leggere il patto e la disciplina applicabile per stabilire gli effetti.
Giurisprudenza
Accollo di oneri futuri con oggetto determinabile
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 25311, 2025, Rv. 676296-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Nella cessione di crediti, l'accordo che assegna al cessionario oneri e responsabilità delle vicende future può essere un valido accollo. La futurità non basta a escluderne la validità quando il perimetro dell'obbligo è concretamente ricostruibile.
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