Codice civile
Art. 1354 c.c. — Condizioni illecite o impossibili
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Una condizione illecita rende nullo il contratto; una condizione impossibile lo rende nullo se sospensiva, mentre è ignorata se risolutiva.
L’illiceità della condizione invalida il contratto. L’impossibilità ha conseguenze diverse: se la condizione sospende, la pattuizione è nulla; se risolve, la condizione si considera non apposta.
Per un patto isolato vale la disciplina del comma terzo e il coordinamento con la nullità parziale.
Esempio pratico
Le parti subordinano l’acquisto a un evento che non può verificarsi: la condizione sospensiva rende nullo l’accordo.
Una vendita è efficace solo se avviene un fatto impossibile: la clausola sospensiva rende nullo il contratto secondo la norma.