Codice civile
Art. 1355 c.c. — Condizione meramente potestativa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Non si può subordinare il trasferimento o l’obbligo alla sola libera volontà di chi trasferisce o deve adempiere, se la condizione è sospensiva.
La regola colpisce la condizione che lascia nascita dell’obbligo o alienazione alla mera discrezione di chi deve obbligarsi o trasferire. Non ogni elemento che dipende da una scelta umana è meramente potestativo: conta l’assenza di un impegno reale.
Non ogni condizione che richiede un’azione di una parte è meramente potestativa; valutare se esistano fattori oggettivi.
Esempio pratico
Il debitore promette di pagare soltanto «se ne avrò voglia»: la mera scelta personale non sostiene la condizione.
Promettere di vendere “solo se un giorno lo vorrò” non dà alla controparte un diritto effettivo secondo il criterio della norma.