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Codice civile

Art. 1353 c.c. — Contratto condizionale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La condizione collega l’efficacia o lo scioglimento del contratto a un evento futuro e incerto; può investire anche un singolo patto.

La condizione sospensiva rinvia la produzione degli effetti; quella risolutiva fa cessare effetti già avviati al verificarsi dell’evento. L’evento deve essere futuro e incerto, distinto da un termine certo nella sua verificazione.

Occorre distinguere un evento davvero incerto da un termine certo, e verificare se il patto sia sospensivo o risolutivo.

Esempio pratico

Una vendita avrà effetto se viene rilasciata una determinata autorizzazione ancora incerta.

Una vendita è subordinata al rilascio di un permesso incerto: fino all’esito occorre distinguere se il patto sospende o risolve gli effetti.

Giurisprudenza

  • Condizione collegata all’adempimento

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 6535, 2024, Rv. 670432-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La Cassazione ammette che l’esecuzione, considerata come fatto futuro incerto, condizioni il rapporto senza coincidere con una scelta puramente arbitraria del debitore.

    Fonte →

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