Codice civile
Art. 1353 c.c. — Contratto condizionale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La condizione collega l’efficacia o lo scioglimento del contratto a un evento futuro e incerto; può investire anche un singolo patto.
La condizione sospensiva rinvia la produzione degli effetti; quella risolutiva fa cessare effetti già avviati al verificarsi dell’evento. L’evento deve essere futuro e incerto, distinto da un termine certo nella sua verificazione.
Occorre distinguere un evento davvero incerto da un termine certo, e verificare se il patto sia sospensivo o risolutivo.
Esempio pratico
Una vendita avrà effetto se viene rilasciata una determinata autorizzazione ancora incerta.
Una vendita è subordinata al rilascio di un permesso incerto: fino all’esito occorre distinguere se il patto sospende o risolve gli effetti.
Giurisprudenza
Condizione collegata all’adempimento
Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 6535, 2024, Rv. 670432-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La Cassazione ammette che l’esecuzione, considerata come fatto futuro incerto, condizioni il rapporto senza coincidere con una scelta puramente arbitraria del debitore.
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