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Art. 1355 c.c. — Condizione meramente potestativa 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Non si può subordinare il trasferimento o l’obbligo alla sola libera volontà di chi trasferisce o deve adempiere, se la condizione è sospensiva.

La regola colpisce la condizione che lascia nascita dell’obbligo o alienazione alla mera discrezione di chi deve obbligarsi o trasferire. Non ogni elemento che dipende da una scelta umana è meramente potestativo: conta l’assenza di un impegno reale.

Non ogni condizione che richiede un’azione di una parte è meramente potestativa; valutare se esistano fattori oggettivi.

Esempio pratico

Il debitore promette di pagare soltanto «se ne avrò voglia»: la mera scelta personale non sostiene la condizione.

Promettere di vendere “solo se un giorno lo vorrò” non dà alla controparte un diritto effettivo secondo il criterio della norma.

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