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Codice civile

Art. 1354 c.c. — Condizioni illecite o impossibili 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.

Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'art. 1419.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Una condizione illecita rende nullo il contratto; una condizione impossibile lo rende nullo se sospensiva, mentre è ignorata se risolutiva.

L’illiceità della condizione invalida il contratto. L’impossibilità ha conseguenze diverse: se la condizione sospende, la pattuizione è nulla; se risolve, la condizione si considera non apposta.

Per un patto isolato vale la disciplina del comma terzo e il coordinamento con la nullità parziale.

Esempio pratico

Le parti subordinano l’acquisto a un evento che non può verificarsi: la condizione sospensiva rende nullo l’accordo.

Una vendita è efficace solo se avviene un fatto impossibile: la clausola sospensiva rende nullo il contratto secondo la norma.

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