Codice civile
Art. 1356 c.c. — Pendenza della condizione
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo III — Della condizione nel contratto
Testo dell'articolo
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Durante l’attesa, chi acquisterebbe sotto condizione sospensiva può salvaguardare il diritto; se la condizione è risolutiva, esercita il diritto chi l’ha acquisito, mentre l’altro può conservarlo.
Durante la pendenza nessuno conosce ancora l’esito, ma il titolare dell’aspettativa può compiere atti conservativi. Chi ha un diritto sottoposto a condizione risolutiva può esercitarlo, fermo il rischio dell’avveramento.
Gli atti conservativi non equivalgono all’esercizio pieno del diritto sospeso.
Esempio pratico
In attesa dell’autorizzazione, il futuro acquirente adotta un atto conservativo sul bene.
In attesa del permesso che condiziona la vendita, il futuro acquirente protegge il proprio diritto senza pretendere che il permesso sia già ottenuto.