Codice civile
Art. 1375 c.c. — Esecuzione di buona fede
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Nell’eseguire il contratto ciascuno deve agire secondo buona fede, nel quadro degli obblighi assunti.
La buona fede nell’esecuzione impone cooperazione e tutela ragionevole dell’interesse altrui, senza cancellare i diritti pattuiti. Occorre collegare il comportamento richiesto alla concreta funzione del rapporto.
La valutazione è concreta e non sostituisce il contenuto dell’accordo né la disciplina legale.
Esempio pratico
Una parte fornisce tempestivamente le informazioni necessarie alla prestazione dell’altra.
Un contraente trattiene informazioni necessarie all’adempimento altrui pur potendole comunicare senza sacrificio rilevante: si valuta la violazione.