Codice civile
Art. 1374 c.c. — Integrazione del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il contratto impegna anche alle conseguenze che discendono dalla legge e, in assenza di questa, dagli usi e dall’equità.
Il contenuto obbligatorio nasce anche da norme imperative, usi ed equità nei limiti di legge, non solo dalle parole scritte. L’integrazione non consente di scavalcare una disposizione inderogabile tramite una prassi contraria.
Rispettare l’ordine legge, usi, equità; non usare l’integrazione per ignorare regole imperative.
Esempio pratico
Un obbligo accessorio imposto dalla legge opera anche se il documento non lo ripete.
Il contratto tace su un obbligo imposto dalla legge: quella previsione entra nel rapporto anche se il modulo non la ripete.