Codice civile
Art. 1377 c.c. — Trasferimento di una massa di cose
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Quando oggetto del trasferimento è una determinata massa di cose, anche se omogenee, si applica la disposizione dell'articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per una massa di cose identificata, il consenso trasferisce il diritto anche se numerazione, peso o misura saranno necessari per altri effetti.
La massa individuata passa con il consenso anche se peso, numero o misura vengono verificati dopo. Occorre che sia già identificata come massa determinata, altrimenti può operare la disciplina delle cose di genere.
La massa deve essere determinata; diverso è il bene designato solo per genere.
Esempio pratico
Le parti vendono tutte le merci presenti in un silos individuato, da pesare alla consegna.
Si vende l’intero vino contenuto in una botte identificata: la pesatura successiva non impedisce necessariamente il trasferimento.