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Codice civile

Art. 1381 c.c. — Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Chi promette il fatto o l’impegno di un terzo deve indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta o non compie quel fatto.

Promettere il fatto o l’obbligo di un terzo non significa avere il potere di vincolarlo. Se il terzo rifiuta, il promittente deve l’indennizzo pattuito o previsto, distinguendolo dall’adempimento del terzo stesso.

Il terzo non è obbligato dalla sola promessa altrui; distinguere indennizzo e responsabilità per ulteriori obblighi propri.

Esempio pratico

Un’impresa promette che un fornitore estraneo firmerà l’accordo; il rifiuto fa sorgere l’indennizzo.

Tizio promette che Caio firmerà una garanzia; Caio rifiuta: Tizio non lo vincola, ma può dovere l’indennizzo alla controparte.

Giurisprudenza

  • Terzo estraneo alla promessa

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 12459, 2025, Rv. 674542-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’articolo presuppone che il terzo resti estraneo all’accordo tra promittente e destinatario; se partecipa al negozio non opera la figura.

    Fonte →

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