Codice civile
Art. 1381 c.c. — Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi promette il fatto o l’impegno di un terzo deve indennizzare l’altro contraente se il terzo rifiuta o non compie quel fatto.
Promettere il fatto o l’obbligo di un terzo non significa avere il potere di vincolarlo. Se il terzo rifiuta, il promittente deve l’indennizzo pattuito o previsto, distinguendolo dall’adempimento del terzo stesso.
Il terzo non è obbligato dalla sola promessa altrui; distinguere indennizzo e responsabilità per ulteriori obblighi propri.
Esempio pratico
Un’impresa promette che un fornitore estraneo firmerà l’accordo; il rifiuto fa sorgere l’indennizzo.
Tizio promette che Caio firmerà una garanzia; Caio rifiuta: Tizio non lo vincola, ma può dovere l’indennizzo alla controparte.
Giurisprudenza
Terzo estraneo alla promessa
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 12459, 2025, Rv. 674542-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’articolo presuppone che il terzo resti estraneo all’accordo tra promittente e destinatario; se partecipa al negozio non opera la figura.
Fonte →