Codice civile
Art. 1382 c.c. — Effetti della clausola penale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione II — Della clausola penale e della caparra
Testo dell'articolo
La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La penale prefissa una prestazione per inadempimento o ritardo: di regola limita il risarcimento, salvo danno ulteriore pattuito, ed è dovuta senza provare il danno.
La penale quantifica in anticipo la conseguenza dell’inadempimento o del ritardo e di regola sostituisce il risarcimento ulteriore. Il danno maggiore richiede riserva espressa, mentre l’esigibilità della penale segue il fatto pattuito.
Occorre verificare l’inadempimento, la clausola e l’eventuale patto sul danno ulteriore; resta possibile la riduzione ex art. 1384.
Esempio pratico
Le parti stabiliscono 100 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna.
Il fornitore promette 100 euro per ogni giorno di ritardo: il cliente chiede la penale senza quantificare quel danno, salvo diversa domanda fondata.
Giurisprudenza
Penale anche con termine non essenziale
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8971, 2026, Rv. 677503-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
La penale per ritardo può operare anche se il termine fissato per la prestazione non è essenziale.
Fonte →