Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1384 c.c. — Riduzione della penale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo V — Degli effetti del contratto; Sezione II — Della clausola penale e della caparra

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il giudice può ridurre equamente la penale se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte oppure se la penale è manifestamente eccessiva. La misura va valutata considerando l’interesse del creditore all’adempimento, non soltanto il rapporto aritmetico tra penale e danno già dimostrato.

La penale liquida anticipatamente il danno per la violazione prevista e, nei limiti dell’articolo 1382, evita al creditore la prova della sua misura. La riduzione non deriva tuttavia dalla sola difficoltà economica del debitore o dalla semplice affermazione che il danno sia minore.

Occorrono gli elementi concreti che permettono di apprezzare interesse tutelato, prestazione eseguita e sproporzione. Il potere di riduzione si coordina con la giurisprudenza sull’intervento del giudice e con il contraddittorio. Va inoltre distinto dalla disciplina della caparra confirmatoria: penale e caparra non si riducono automaticamente con gli stessi criteri.

Esempio pratico

Il contratto prevede una penale elevata per un ritardo, ma il debitore ha eseguito quasi tutta la prestazione e il ritardo incide solo su una parte residua. Il giudice valuta esecuzione parziale e interesse concreto del creditore. Non azzera la penale per il solo fatto che il creditore non abbia prodotto una fattura di danno.

Giurisprudenza

  • Interesse del creditore nella riduzione

    Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 18463, 2025, Rv. 675996-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La manifesta eccessività si valuta rispetto all’interesse all’adempimento e alle circostanze anche sopravvenute nella fase esecutiva.

    Fonte →

Articoli collegati