Codice civile
Art. 1413 c.c. — Eccezioni opponibili dal promittente al terzo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo IX — Del contratto a favore di terzi
Testo dell'articolo
Il promittente può opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il promittente oppone al terzo le eccezioni fondate sul contratto da cui nasce il diritto, non quelle di rapporti diversi.
Il diritto del terzo deriva dal contratto stipulato a suo favore; per questo il promittente può far valere le difese inerenti a quel contratto. Non può opporgli debiti o controversie nati da un rapporto separato con lo stipulante.
Identificare esattamente il contratto fonte del beneficio.
Esempio pratico
Il promittente invoca una condizione dello stesso accordo.
Il promittente contesta un vizio dell’accordo che attribuisce il diritto al terzo, ma non può trattenere la prestazione per un credito estraneo verso lo stipulante.