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Codice civile

Art. 1411 c.c. — Contratto a favore di terzi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo IX — Del contratto a favore di terzi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finchè il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La stipulazione può attribuire un diritto al terzo se lo stipulante ha interesse; prima della sua adesione il beneficio è di regola revocabile.

Lo stipulante deve avere un interesse all’attribuzione. Il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione, ma la sua dichiarazione di volerne profittare incide sulla revocabilità o modificabilità del beneficio.

Il terzo acquista per effetto del patto; adesione, revoca e rifiuto hanno effetti distinti.

Esempio pratico

Un genitore stipula una prestazione per il figlio.

Un genitore stipula una prestazione a favore del figlio: prima della dichiarazione del figlio può operare la revoca nei limiti di legge.

Giurisprudenza

  • Beneficiario di convenzione sindacale

    Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 3274, 2026, Rv. 676970-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Una convenzione sindacato-avvocato può attribuire diritti ai lavoratori senza farli divenire parti del contratto originario.

    Fonte →

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