Codice civile
Art. 1412 c.c. — Prestazione al terzo dopo la morte dello stipulante
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo IX — Del contratto a favore di terzi
Testo dell'articolo
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, questi può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.
La prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per la prestazione dovuta dopo la morte, lo stipulante può revocare anche per testamento, salvo rinuncia scritta nei casi indicati.
Quando la prestazione è destinata a eseguirsi dopo la morte dello stipulante, la facoltà di revoca può essere esercitata anche mediante testamento. Conta l’eventuale rinuncia scritta alla revoca e la posizione del beneficiario.
Se il beneficiario premuore, considerare eredi, revoca e diversa disposizione.
Esempio pratico
La polizza individua un beneficiario per il pagamento dopo il decesso.
Una polizza prevede una prestazione dopo la morte: il beneficiario designato verifica se la designazione era revocabile e se il testamento l’ha modificata.
Giurisprudenza
Beneficiario premorto di polizza vita
Corte di cassazione, sez. III, n. 11101, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
In assenza di revoca o diversa disposizione, gli eredi del beneficiario premorto ricevono la quota spettantegli.
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