Codice civile
Art. 1421 c.c. — Legittimazione all'azione di nullità
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione I — Della nullità
Testo dell'articolo
Salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Salvo leggi speciali, chi ha interesse può far valere la nullità e il giudice può rilevarla d’ufficio.
La nullità tutela interessi che possono essere fatti valere da chiunque abbia un interesse concreto, salve regole speciali. Il rilievo del giudice non esonera le parti dal chiarire fatti e contraddittorio nel processo.
Rispettare il contraddittorio e i limiti processuali del caso.
Esempio pratico
Nel processo emerge una clausola nulla non espressamente qualificata dalle parti.
Un convenuto invoca la nullità di una clausola su cui si fonda la domanda; il giudice può rilevarla nei limiti processuali applicabili.
Giurisprudenza
Limiti del rilievo officioso
Corte di cassazione, sez. 3, Ordinanza n. 6555, 2026, Rv. 678209-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Una nullità consumeristica non è rilevabile per la prima volta in Cassazione senza allegazione e prova dei fatti costitutivi nel merito.
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