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Codice civile

Art. 1427 c.c. — Errore, violenza e dolo 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Errore, violenza e dolo possono fondare l’annullamento alle condizioni dei successivi articoli.

La norma introduce tre vizi del consenso, ma i requisiti cambiano nei successivi articoli. Errore deve essere essenziale e riconoscibile; violenza e dolo richiedono verifiche differenti sull’influenza esercitata sulla volontà.

Ogni vizio ha requisiti propri; non basta generico disappunto.

Esempio pratico

Una parte valuta l’impugnazione dopo una falsa rappresentazione decisiva.

Chi ha firmato dopo informazioni false non ottiene automaticamente l’annullamento: prova il dolo determinante secondo l’art. 1439.

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