Codice civile
Art. 1427 c.c. — Errore, violenza e dolo
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, può chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Errore, violenza e dolo possono fondare l’annullamento alle condizioni dei successivi articoli.
La norma introduce tre vizi del consenso, ma i requisiti cambiano nei successivi articoli. Errore deve essere essenziale e riconoscibile; violenza e dolo richiedono verifiche differenti sull’influenza esercitata sulla volontà.
Ogni vizio ha requisiti propri; non basta generico disappunto.
Esempio pratico
Una parte valuta l’impugnazione dopo una falsa rappresentazione decisiva.
Chi ha firmato dopo informazioni false non ottiene automaticamente l’annullamento: prova il dolo determinante secondo l’art. 1439.