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Codice civile

Art. 1436 c.c. — Violenza diretta contro terzi 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.

Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La minaccia grave contro coniuge, figli o ascendenti può viziare il consenso; per altri decide il giudice nelle circostanze.

Per coniuge, discendenti e ascendenti opera la previsione specifica; per altre persone l’incidenza della minaccia dipende dalla valutazione delle circostanze. Non è indispensabile che il male minacciato colpisca direttamente chi firma.

Per altre persone non c’è automatismo.

Esempio pratico

Si minaccia il figlio per ottenere la firma del genitore.

Un contraente sottoscrive per proteggere il figlio minacciato: si accerta il timore grave e ingiusto provocato dalla minaccia.

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