Codice civile
Art. 1438 c.c. — Minaccia di far valere un diritto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Minacciare di far valere un diritto rileva se mira a conseguire vantaggi ingiusti.
Far valere un diritto è normalmente lecito; la minaccia diventa rilevante quando serve a ottenere vantaggi ingiusti estranei o sproporzionati rispetto alla pretesa. Conta lo scopo della pressione esercitata.
Distinguere tutela legittima e pressione volta a un beneficio ingiusto.
Esempio pratico
Un creditore prospetta un’azione lecita per imporre un vantaggio estraneo.
Un creditore minaccia una causa fondata per ottenere una concessione indebita e sproporzionata: si valuta la violenza secondo l’articolo.
Giurisprudenza
Minaccia di far valere un diritto
Corte di cassazione, sez. III, n. 16263, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La prospettazione di un’azione può viziare il consenso quando mira a un vantaggio ingiusto.
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