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Codice civile

Art. 1438 c.c. — Minaccia di far valere un diritto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Minacciare di far valere un diritto rileva se mira a conseguire vantaggi ingiusti.

Far valere un diritto è normalmente lecito; la minaccia diventa rilevante quando serve a ottenere vantaggi ingiusti estranei o sproporzionati rispetto alla pretesa. Conta lo scopo della pressione esercitata.

Distinguere tutela legittima e pressione volta a un beneficio ingiusto.

Esempio pratico

Un creditore prospetta un’azione lecita per imporre un vantaggio estraneo.

Un creditore minaccia una causa fondata per ottenere una concessione indebita e sproporzionata: si valuta la violenza secondo l’articolo.

Giurisprudenza

  • Minaccia di far valere un diritto

    Corte di cassazione, sez. III, n. 16263, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La prospettazione di un’azione può viziare il consenso quando mira a un vantaggio ingiusto.

    Fonte →

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