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Codice civile

Art. 144 c.c. — Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Gli sposi concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza, considerando le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. Ciascuno può attuare l’indirizzo concordato. La norma non attribuisce a uno il potere di imporre unilateralmente tutte le scelte, né rende ogni accordo sulla vita familiare un contratto irrevocabile.

Esempio pratico

Una proposta di trasferimento per lavoro viene discussa insieme, considerando lavoro di entrambi e bisogni dei figli; la scelta condivisa può richiedere revisione se cambiano le circostanze.

Giurisprudenza

  • Accordi sull’indirizzo della vita familiare

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 33389, Rv. 676394-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di separazione consensuale, l'art. 144 c.c. impone ai coniugi il dovere di ricercare l'accordo nello svolgimento della vita comune, nel rispetto dei doveri matrimoniali, ma non comporta la forzata eseguibilità né del dovere di concordare l'indirizzo della vita familiare, trattandosi comportamento incoercibile, né la possibilità di portare a esecuzione forzata le decisioni concordate, atteso che si tratta di accordi assunti rebus sic stantibus, che in qualunque momento ciascun coniuge può mettere in discussione, potendo l'unilaterale rescissione dell'accordo rilevare, se ingiustificata, come motivo di addebito della separazione, ma non essendo tali accordi equiparabili in alcun modo a un contratto, essendo, anzi, destinati a essere vanificati dal venir meno dell'affectio tra i coniugi conseguente alla separazione.

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