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Codice civile

Art. 145 c.c. — Intervento del giudice 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

In caso di disaccordo ciascun coniuge può chiedere senza formalità l’intervento del giudice. Il giudice ascolta gli sposi e i figli conviventi da dodici anni, o più piccoli se capaci di discernimento, e cerca una soluzione concordata. Se il disaccordo riguarda residenza o altri affari essenziali, su richiesta espressa di uno o entrambi adotta la soluzione più adeguata agli interessi indicati dalla norma. Per la mancata contribuzione ai bisogni familiari, può provvedere secondo l’articolo 316-bis su istanza di chiunque abbia interesse. Sono le regole aggiornate, non il precedente testo che indicava sedici anni e richiesta congiunta.

Esempio pratico

Gli sposi non concordano la residenza: uno chiede l’intervento; ascolto e tentativo di accordo precedono l’eventuale soluzione giudiziale richiesta espressamente.

Note

Applicata la formulazione attuale: figli conviventi di dodici anni o capaci di discernimento, richiesta espressa di uno o entrambi e rimedio per inadempimento contributivo. Escluso il precedente testo su sedici anni, richiesta congiunta e provvedimento non impugnabile.

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