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Codice civile

Art. 1444 c.c. — Convalida 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l'azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s'intende convalidarlo.

Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità.

La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La parte protetta può convalidare espressamente o eseguire volontariamente conoscendo il vizio, purché sia capace di stipulare validamente.

La convalida spetta alla parte che potrebbe chiedere l’annullamento quando è capace di stipulare. L’esecuzione volontaria vale come convalida tacita solo se è compiuta conoscendo il vizio, non per mera inerzia.

Non basta esecuzione inconsapevole; il contratto nullo segue altra regola.

Esempio pratico

Chi sa dell’errore esegue comunque volontariamente il contratto.

Chi scopre il dolo e poi esegue consapevolmente il contratto può convalidarlo; un pagamento fatto prima della scoperta non basta.

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