Codice civile
Art. 1443 c.c. — Ripetizione contro il contraente incapace
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XI — Della nullità del contratto; Sezione II — Dell’annullabilità
Testo dell'articolo
Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’incapace restituisce ciò che ha ricevuto a seguito dell’annullamento solo nei limiti del vantaggio tratto.
La protezione dell’incapace impedisce una restituzione superiore al vantaggio realmente rimasto nella sua sfera. La controparte non può presumere che tutto quanto versato sia stato utile all’incapace.
Presuppone annullamento per incapacità e vantaggio concreto.
Esempio pratico
Un bene ricevuto e usato utilmente può costituire vantaggio da restituire.
Il minore riceve denaro e ne usa una parte per necessità: dopo l’annullamento si accerta il vantaggio effettivo da restituire.
Giurisprudenza
Restituzione limitata al vantaggio
Corte di cassazione, sez. III, n. 2460, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Dopo annullamento per incapacità, chi chiede restituzione deve provare il vantaggio effettivo e la sua misura.
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