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Codice civile

Art. 1450 c.c. — Offerta di modificazione del contratto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il convenuto può evitare la rescissione offrendo una modifica adeguata a ricondurre il contratto a equità.

L’offerta correttiva mira a riportare il contratto a equità senza scioglierlo. Occorre valutarne sufficienza e tempestività rispetto alla concreta sproporzione o iniquità accertata.

Offerta concretamente sufficiente, valutata nel caso.

Esempio pratico

L’acquirente integra il prezzo per rimuovere la lesione.

Il compratore convenuto in rescissione offre un conguaglio adeguato: il giudice verifica se la modifica elimina realmente la lesione.

Giurisprudenza

  • Offerta di equità

    Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 6311, 2024, Rv. 670866-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L’offerta deve eliminare concretamente lo squilibrio; su dati oggettivi può essere chiesta una determinazione giudiziale nei limiti indicati.

    Fonte →

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