Codice civile
Art. 1450 c.c. — Offerta di modificazione del contratto
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto
Testo dell'articolo
Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il convenuto può evitare la rescissione offrendo una modifica adeguata a ricondurre il contratto a equità.
L’offerta correttiva mira a riportare il contratto a equità senza scioglierlo. Occorre valutarne sufficienza e tempestività rispetto alla concreta sproporzione o iniquità accertata.
Offerta concretamente sufficiente, valutata nel caso.
Esempio pratico
L’acquirente integra il prezzo per rimuovere la lesione.
Il compratore convenuto in rescissione offre un conguaglio adeguato: il giudice verifica se la modifica elimina realmente la lesione.
Giurisprudenza
Offerta di equità
Corte di cassazione, sez. 2, Ordinanza n. 6311, 2024, Rv. 670866-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L’offerta deve eliminare concretamente lo squilibrio; su dati oggettivi può essere chiesta una determinazione giudiziale nei limiti indicati.
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