Codice civile
Art. 1451 c.c. — Inammissibilità della convalida
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto
Testo dell'articolo
Il contratto rescindibile non può essere convalidato.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La rescissione non si sana con una successiva conferma del contratto.
La rescissione tutela una situazione originaria di squilibrio o pericolo con requisiti propri; una successiva dichiarazione di voler mantenere il contratto non elimina il vizio attraverso la convalida. Occorre distinguerla dall’eventuale offerta di modificazione equa.
Distinguere dalla convalida del contratto annullabile e dalla modifica equitativa.
Esempio pratico
Chi ha concluso in stato di bisogno dichiara poi di confermare la vendita: la conferma non elimina da sola la rescindibilità.
Dopo aver agito per rescissione, la parte firma una conferma generica: la conferma non sana il contratto secondo questa norma.