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Codice civile

Art. 1451 c.c. — Inammissibilità della convalida 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XII — Della rescissione del contratto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

La rescissione non si sana con una successiva conferma del contratto.

La rescissione tutela una situazione originaria di squilibrio o pericolo con requisiti propri; una successiva dichiarazione di voler mantenere il contratto non elimina il vizio attraverso la convalida. Occorre distinguerla dall’eventuale offerta di modificazione equa.

Distinguere dalla convalida del contratto annullabile e dalla modifica equitativa.

Esempio pratico

Chi ha concluso in stato di bisogno dichiara poi di confermare la vendita: la conferma non elimina da sola la rescindibilità.

Dopo aver agito per rescissione, la parte firma una conferma generica: la conferma non sana il contratto secondo questa norma.

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