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Codice civile

Art. 1460 c.c. — Eccezione d'inadempimento 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nei contratti con prestazioni corrispettive, una parte può rifiutare la propria prestazione se l’altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente. Questa eccezione permette di reagire all’inadempimento senza dover sempre eseguire per prima la propria prestazione.

La regola non opera nello stesso modo se le parti hanno fissato tempi diversi o se una prestazione deve essere eseguita prima per la natura del contratto. Occorre quindi ricostruire la sequenza degli obblighi e ciò che è effettivamente esigibile.

Il rifiuto deve essere conforme a buona fede, valutate le circostanze. Una violazione marginale non giustifica necessariamente il blocco dell’intera prestazione: si confrontano importanza dei rispettivi inadempimenti, proporzione della reazione e interessi coinvolti.

L’eccezione va distinta dalla risoluzione: sospendere una prestazione non scioglie automaticamente il contratto. La disciplina speciale del rapporto può incidere sui presupposti e sui rimedi disponibili.

Esempio pratico

Il cliente deve pagare alla consegna, ma il venditore non consegna né offre il bene. Può opporre l’eccezione nei limiti della buona fede. Se invece la consegna è quasi completa e manca un dettaglio irrilevante, il blocco dell’intero prezzo richiede una diversa valutazione di proporzionalità.

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Giurisprudenza

  • Eccezione e gravità

    Corte di cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 18587, 2024, Rv. 671672-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per sospendere l’adempimento non servono automaticamente gli stessi presupposti di gravità richiesti per sciogliere definitivamente il contratto.

    Fonte →

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