Codice civile
Art. 1461 c.c. — Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo XIII — Della risoluzione del contratto; Sezione I — Della risoluzione per inadempimento
Testo dell'articolo
Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Un peggioramento patrimoniale che mette evidentemente a rischio la controprestazione consente la sospensione, superabile con garanzia idonea.
La sospensione si fonda su un deterioramento patrimoniale successivo o comunque rilevante che espone a rischio evidente la controprestazione. La controparte può offrire una garanzia idonea e far venir meno il motivo della sospensione.
Servono elementi concreti sul rischio, non un timore generico.
Esempio pratico
Un’impresa apprende del dissesto del cliente prima della consegna a credito e chiede garanzia.
Dopo il contratto, l’acquirente entra in grave crisi patrimoniale: il venditore valuta il rischio e può riprendere l’esecuzione se riceve garanzia sufficiente.