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Art. 146 c.c. — Allontanamento dalla residenza familiare. )) ((Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il diritto all’assistenza morale e materiale è sospeso per il coniuge che si allontana senza giusta causa e rifiuta di tornare. Occorrono entrambi gli elementi: non ogni uscita da casa produce questa conseguenza. La domanda di separazione, nullità o divorzio costituisce giusta causa secondo la norma; altre ragioni vanno valutate concretamente. Il giudice può disporre il sequestro dei beni nella misura necessaria a garantire gli obblighi indicati. L’allontanamento e l’addebito della separazione sono valutazioni distinte.

Esempio pratico

Uno sposo si allontana per una situazione di violenza: non si presume un abbandono ingiustificato e il giudizio sull’addebito richiede i propri presupposti.

Giurisprudenza

  • Allontanamento e nesso con la crisi coniugale

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 11032, Rv. 671107-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).

    Fonte →

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