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Codice civile

Art. 148 c.c. — Concorso negli oneri 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo IV — Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’articolo è vigente e rinvia all’articolo 316-bis per l’adempimento degli obblighi verso i figli. Non va presentato come abrogato né riprodotto con il lungo testo precedente alla riforma. La contribuzione tiene conto delle risorse e delle capacità di lavoro dei genitori; le regole concrete, comprese quelle sull’inadempimento, sono nella disposizione richiamata. Distinguere spese ordinarie e straordinarie e verificare l’effettiva autonomia economica del figlio maggiorenne.

Esempio pratico

I genitori con redditi diversi contribuiscono al mantenimento secondo le rispettive capacità; una spesa aggiuntiva viene qualificata in base a natura e prevedibilità, non soltanto al nome.

Giurisprudenza

  • Spese straordinarie e prevedibilità

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 7169, Rv. 670640-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (nella specie riferite a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337—ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno.

    Fonte →
  • Autonomia economica del figlio e obblighi residui

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 25535, Rv. 676308-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando, quindi, il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al più, un obbligo alimentare.

    Fonte →

Note

Disposizione vigente, sostituita con rinvio all’articolo 316-bis: non abrogata e non riprodotta nella lunga formulazione anteriore alla riforma.

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