Codice civile
Art. 1475 c.c. — Spese della vendita
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Salvo accordo diverso, il compratore sostiene le spese del contratto di vendita e quelle accessorie.
La regola sui costi è derogabile tra le parti. Occorre distinguere spese del contratto e accessorie da obblighi tributari verso l’ente impositore e da costi che una disciplina speciale pone diversamente.
Distinguere spese negoziali da debiti o imposte con regole proprie.
Esempio pratico
Nel rogito le parti imputano al compratore le spese contrattuali.
Il compratore paga spese notarili secondo la regola generale, salvo patto che le distribuisca diversamente fra venditore e compratore.