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Codice civile

Art. 1476 c.c. — Obbligazioni principali del venditore 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il venditore deve consegnare, far acquistare il diritto quando non passa subito e garantire contro evizione e vizi.

Le tre obbligazioni del venditore hanno momenti e rimedi distinti: consegna materiale, acquisto del diritto se il trasferimento non è immediato, garanzia contro terzi e difetti. L’una non sostituisce automaticamente le altre.

I tre obblighi hanno presupposti e rimedi differenti.

Esempio pratico

Il venditore di cosa altrui deve procurarla al compratore e poi consegnarla.

Il venditore consegna le chiavi di un bene non ancora suo: la consegna non esaurisce l’obbligo di procurare la proprietà.

Giurisprudenza

  • Garanzia per evizione

    Corte di cassazione, sez. II, n. 20316, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La garanzia per evizione non dipende, secondo la massima editoriale, dalla colpa del venditore né dalla buona fede del compratore.

    Fonte →

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