Codice civile
Art. 1476 c.c. — Obbligazioni principali del venditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il venditore deve consegnare, far acquistare il diritto quando non passa subito e garantire contro evizione e vizi.
Le tre obbligazioni del venditore hanno momenti e rimedi distinti: consegna materiale, acquisto del diritto se il trasferimento non è immediato, garanzia contro terzi e difetti. L’una non sostituisce automaticamente le altre.
I tre obblighi hanno presupposti e rimedi differenti.
Esempio pratico
Il venditore di cosa altrui deve procurarla al compratore e poi consegnarla.
Il venditore consegna le chiavi di un bene non ancora suo: la consegna non esaurisce l’obbligo di procurare la proprietà.
Giurisprudenza
Garanzia per evizione
Corte di cassazione, sez. II, n. 20316, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La garanzia per evizione non dipende, secondo la massima editoriale, dalla colpa del venditore né dalla buona fede del compratore.
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