Codice civile
Art. 1478 c.c. — Vendita di cosa altrui
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore.
Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La vendita di cosa altrui vincola il venditore a procurare la proprietà; il compratore la acquista quando il venditore diviene titolare.
La vendita di cosa altrui non è automaticamente nulla: obbliga il venditore a procurare l’acquisto al compratore. L’effetto reale nasce quando il venditore diventa proprietario, senza confondere la promessa valida con un trasferimento già avvenuto.
Verificare se l’acquirente conosceva l’altruità e se il trasferimento è intervenuto.
Esempio pratico
Si vende un immobile non ancora acquistato dal venditore, che poi lo compra dal proprietario.
Tizio vende il bene di Caio e poi lo acquista da lui: in quel momento la proprietà può passare al compratore secondo la norma.
Giurisprudenza
Preliminare di cosa altrui
Corte di cassazione, sez. II, n. 26833, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’esecuzione specifica del preliminare di cosa altrui può essere pronunciata se il promittente acquista il bene anche nel corso del giudizio.
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