Codice civile
Art. 1477 c.c. — Consegna della cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.
Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.
Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà a all'uso della cosa venduta.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La cosa va consegnata nello stato della vendita, di regola con accessori, pertinenze, frutti e documenti pertinenti.
Lo stato del bene si valuta al momento della vendita e la consegna include quanto gli è funzionalmente o giuridicamente collegato nei limiti di legge. Documenti e titoli pertinenti consentono al compratore di esercitare il diritto acquistato.
Accertare deroghe pattuite e quali documenti riguardano proprietà o uso.
Esempio pratico
Nel trasferimento di un terreno il venditore consegna anche i titoli utili al suo utilizzo.
La vendita di un macchinario comprende gli accessori pattuiti e i documenti necessari per usarlo, salvo esclusioni valide.
Giurisprudenza
Documenti di consegna
Corte di cassazione, sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17461, 2021, Rv. 661964-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Per una cosa il cui uso naturale non richiede documenti specifici, la mera consegna può soddisfare l’obbligo del venditore.
Fonte →
Note
Il testo istituzionale riporta «proprietà a all’uso», mentre la fonte editoriale riporta «proprietà e all’uso». Conservata la versione istituzionale senza correzione silenziosa; refuso da verificare professionalmente.