Codice civile
Art. 1479 c.c. — Buona fede del compratore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Il compratore può chiedere la risoluzione del contratto, se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà.
Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa è diminuita di valore o è deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto. Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato.
Il venditore è inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Chi ignorava l’altruità può chiedere risoluzione se il venditore non ha ancora procurato la proprietà, con restituzioni e spese previste.
Il compratore deve ignorare l’altruità e il venditore non aver ancora procurato il diritto. Il rimedio comprende restituzioni, spese e danni nei limiti richiamati; la consapevolezza iniziale cambia il quadro.
La buona fede iniziale e il mancato acquisto nel frattempo sono decisivi.
Esempio pratico
L’acquirente scopre che il bene venduto appartiene a un terzo e non gli viene trasferito.
Un acquirente scopre che il venditore non era proprietario prima che questi acquisisca il bene: può chiedere risoluzione se ricorrono i presupposti.