Codice civile
Art. 1480 c.c. — Vendita di cosa parzialmente di altri
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno a norma dell'articolo precedente, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Se solo una parte del bene appartiene a terzi, la risoluzione dipende dall’importanza di quella parte per l’acquisto; altrimenti riduzione del prezzo e danni.
La parte appartenente a terzi va valutata rispetto all’interesse concreto del compratore all’intero. Se senza quella parte non avrebbe comprato, può chiedere risoluzione; altrimenti il rimedio principale è riduzione del prezzo, con danni se dovuti.
Provare che senza quella porzione il compratore non avrebbe comprato.
Esempio pratico
Un lotto comprende una porzione altrui essenziale per l’accesso.
Un terreno perde una striscia necessaria all’accesso: l’importanza di quella parte può giustificare una soluzione diversa da una piccola porzione marginale.