Codice civile
Art. 1483 c.c. — Evizione totale della cosa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479.
Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’evizione totale per diritto fatto valere da terzi attiva la garanzia del venditore con danni e rimborsi indicati.
L’evizione presuppone che un terzo faccia valere un diritto anteriore o prevalente e che il compratore perda il bene. Restituzione, spese e danni seguono regole differenti dalla garanzia per difetti materiali.
Distinguere evizione da semplice rischio di rivendica e valutare la chiamata in causa.
Esempio pratico
Un terzo ottiene definitivamente il bene venduto perché ne aveva il diritto.
Un terzo ottiene giudizialmente il bene venduto: il compratore chiede al venditore le restituzioni e il risarcimento previsti.
Giurisprudenza
Perdita del diritto e possesso
Corte di cassazione, sez. II, n. 2330, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
L’evizione può concretarsi nella perdita dell’acquisto giuridico per diritto prevalente del terzo, anche senza immediata perdita materiale del possesso.
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