Codice civile
Art. 1484 c.c. — Evizione parziale
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Obbligazioni del venditore
Testo dell'articolo
In caso di evizione parziale della cosa, si osservano le disposizioni dell'art. 1480 e quella del secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
L’evizione di una parte segue la disciplina della vendita parziale di cosa altrui e delle spese del giudizio.
Quando la perdita interessa solo una parte, il rinvio all’art. 1480 consente di valutare se il compratore avrebbe acquistato comunque il residuo. Le spese del giudizio richiedono la disciplina dell’evizione.
La risoluzione dell’intero dipende dall’essenzialità della porzione.
Esempio pratico
Il compratore perde giudizialmente una porzione del fondo acquistato.
Il compratore perde per diritto del terzo un accesso essenziale, non l’intero fondo: si valuta risoluzione o riduzione secondo l’interesse.