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Codice civile

Art. 1501 c.c. — Termini 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Il riscatto va esercitato entro due anni per mobili o cinque per immobili; un termine maggiore si riduce e non si proroga.

I termini sono massimi inderogabili: due anni per mobili e cinque per immobili. La pattuizione di un termine più lungo si riduce automaticamente e la facoltà non può essere prorogata, neppure con un accordo successivo che finga di continuare il medesimo riscatto.

Il termine è perentorio; distinguere dal termine di pagamento dei rimborsi.

Esempio pratico

Il venditore di un immobile pattuisce sette anni, ma dispone soltanto del limite legale.

Una vendita immobiliare prevede sette anni: il venditore deve comunque esercitare il riscatto entro cinque, con dichiarazione e adempimenti richiesti.

Giurisprudenza

  • Decadenza del riscatto

    Corte di cassazione, sez. III, n. 2338, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Anche il creditore che agisce in surrogatoria per esercitare il riscatto deve rispettare il termine di decadenza del titolare.

    Fonte →

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