Codice civile
Art. 1501 c.c. — Termini
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto
Testo dell'articolo
Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.
Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Il riscatto va esercitato entro due anni per mobili o cinque per immobili; un termine maggiore si riduce e non si proroga.
I termini sono massimi inderogabili: due anni per mobili e cinque per immobili. La pattuizione di un termine più lungo si riduce automaticamente e la facoltà non può essere prorogata, neppure con un accordo successivo che finga di continuare il medesimo riscatto.
Il termine è perentorio; distinguere dal termine di pagamento dei rimborsi.
Esempio pratico
Il venditore di un immobile pattuisce sette anni, ma dispone soltanto del limite legale.
Una vendita immobiliare prevede sette anni: il venditore deve comunque esercitare il riscatto entro cinque, con dichiarazione e adempimenti richiesti.
Giurisprudenza
Decadenza del riscatto
Corte di cassazione, sez. III, n. 2338, 1974 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Anche il creditore che agisce in surrogatoria per esercitare il riscatto deve rispettare il termine di decadenza del titolare.
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