Codice civile
Art. 1506 c.c. — Riscatto di parte indivisa
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione I — Disposizioni generali; Patto di riscatto
Testo dell'articolo
In caso di vendita con patto di riscatto di una parte indivisa di una cosa, il comproprietario che chiede la divisione deve proporre la domanda anche in confronto del venditore.
Se la cosa non è comodamente divisibile e si fa luogo all'incanto, il venditore che non ha esercitato il riscatto anteriormente all'aggiudicazione decade da tale diritto, anche se aggiudicatario sia lo stesso compratore.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
La divisione della quota indivisa venduta con riscatto coinvolge il venditore; in certi casi l’incanto estingue il riscatto non esercitato prima dell’aggiudicazione.
La vendita di una quota indivisa con riscatto interagisce con la divisione. Il venditore va chiamato nella divisione e, se si giunge a incanto, l’omesso esercizio tempestivo può estinguere la facoltà.
Accertare divisibilità e momento dell’aggiudicazione.
Esempio pratico
Il comproprietario promuove divisione del bene parzialmente alienato.
Il compratore della quota chiede divisione del bene comune: il venditore titolare del riscatto deve essere coinvolto e valutare la scadenza.