Codice civile
Art. 1516 c.c. — Esecuzione coattiva per inadempimento del venditore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo corrente a norma del terzo comma dell'articolo precedente, e il venditore non adempie la sua obbligazione, il compratore può fare acquistare senza ritardo le cose, a spese del venditore, a mezzo di una delle persone indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Dell'acquisto il compratore deve dare pronta notizia al venditore.
Il compratore ha diritto alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto e il prezzo convenuto, oltre al risarcimento del maggior danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Per cose fungibili a prezzo corrente, l’acquirente può farle comprare a spese del venditore inadempiente e chiedere differenza e danno ulteriore.
La compera sostitutiva tutela il compratore di cose fungibili con prezzo corrente quando il venditore non consegna. Le modalità di acquisto e comunicazione servono a determinare differenza di prezzo e danni ulteriori.
Acquisto senza ritardo e pronta notizia al venditore sono decisivi.
Esempio pratico
Il venditore non consegna un lotto di merce quotata e il compratore lo reperisce altrove.
Il venditore non consegna grano standardizzato: il compratore lo acquista secondo la procedura legale e chiede la differenza provata.