Codice civile
Art. 1515 c.c. — Esecuzione coattiva per inadempimento del compratore
Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili
Testo dell'articolo
Se il compratore non adempie l'obbligazione di pagare il prezzo, il venditore può far vendere senza ritardo la cosa per conto e a spese di lui.
La vendita è fatta all'incanto a mezzo di una persona autorizzata a tali atti o, in mancanza di essa nel luogo in cui la vendita deve essere eseguita, a mezzo di un ufficiale giudiziario. Il venditore deve dare tempestiva notizia al compratore del giorno, del luogo e dell'ora in cui la vendita sarà eseguita.
Se la cosa ha un prezzo corrente, stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, ovvero risultante da listini di borsa o da mercuriali, la vendita può essere fatta senza incanto, al prezzo corrente, a mezzo delle persone indicate nel comma precedente o di un commissario nominato dal giudice di pace. In tal caso il venditore deve dare al compratore pronta notizia della vendita.
Il venditore ha diritto alla differenza tra il prezzo convenuto e il ricavo netto della vendita, oltre al risarcimento del maggior danno.
Testo vigente controllato il 2026-10-11.
Spiegazione
Quando il compratore non paga, il venditore può far rivendere senza ritardo la cosa a spese di lui, osservando le modalità e gli avvisi previsti.
La rivendita per conto dell’inadempiente non è una vendita privata senza forme. Richiede tempestività, soggetto autorizzato o ufficiale giudiziario secondo il caso, avvisi e regolamento della differenza di prezzo e del danno.
Distinguere vendita all’incanto e vendita a prezzo corrente; documentare differenza e danno.
Esempio pratico
Il compratore non salda una partita di merce e il venditore attiva la vendita sostitutiva.
Il compratore non paga un lotto: il venditore segue la procedura di rivendita, avvisandolo del giorno, luogo e prezzo realizzato.
Note
Il testo istituzionale conserva riferimenti alle norme corporative; coordinamento storico da verificare prima della pubblicazione.