Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 1517 c.c. — Risoluzione di diritto 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo III — Dei singoli contratti; Capo I — Della vendita; Sezione II — Della vendita di cose mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La risoluzione ha luogo di diritto a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme di uso, la consegna della cosa o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempie la propria obbligazione.

La risoluzione di diritto ha luogo pure a favore del venditore, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, il compratore, la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta, non si presenta per ricevere la cosa preventivamente offerta, ovvero non l'accetta.

Il contraente che intende valersi della risoluzione disposta dal presente articolo deve darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osservano le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Nella vendita mobiliare l’offerta conforme prima della scadenza può condurre a risoluzione di diritto se l’altra parte non adempie, con comunicazione entro otto giorni.

La risoluzione di diritto della vendita mobiliare richiede un’offerta conforme prima della scadenza e il mancato adempimento della controparte, oppure i presupposti speciali del secondo comma. Le comunicazioni successive sono decisive per l’effetto.

Senza comunicazione tempestiva si applicano le regole generali.

Esempio pratico

Il venditore offre la consegna nei modi d’uso e il compratore non paga.

Il venditore offre tempestivamente la merce, ma il compratore non paga: il venditore verifica forma dell’offerta e tempestività della comunicazione risolutiva.

Articoli collegati