Codice civile
Art. 154 c.c. — Riconciliazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Testo dell'articolo
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La riconciliazione durante una causa comporta l’abbandono della domanda di separazione già proposta. Occorre una riconciliazione effettiva; un incontro occasionale o una trattativa non provano necessariamente la ripresa della vita coniugale. L’articolo 157 riguarda invece la cessazione degli effetti di una separazione già pronunciata.
Esempio pratico
Mentre la causa è pendente, i coniugi riprendono stabilmente una vita matrimoniale condivisa. La riconciliazione comporta l’abbandono della domanda.
Giurisprudenza
Ripresa effettiva della vita coniugale
Corte di cassazione, sez. I, ordinanza n. 14037, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La riconciliazione richiede che i coniugi ricostituiscano la comunione di vita materiale e affettiva. Tornare ad abitare insieme per una prova temporanea non basta, senza elementi che dimostrino la ripresa del rapporto coniugale. La sola condivisione dell’alloggio, quindi, non decide automaticamente la questione.
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.