Codice civile
Art. 157 c.c. — Cessazione degli effetti della separazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi
Testo dell'articolo
I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo la sentenza di separazione i coniugi possono farne cessare gli effetti di comune accordo, senza un nuovo intervento del giudice. Possono dichiararlo espressamente o tenere un comportamento inequivoco incompatibile con la separazione. Una successiva separazione deve fondarsi su fatti e comportamenti posteriori alla riconciliazione.
Esempio pratico
Dopo la separazione i coniugi riprendono stabilmente la vita coniugale con un’intesa effettiva. Se il rapporto si rompe nuovamente, la nuova domanda deve riguardare fatti successivi alla riconciliazione.
Giurisprudenza
Riconciliazione e ripristino della comunione
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 1256, Rv. 673891-01 · Principio ufficiale della Cassazione — estratto dichiarato
Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, conseguente alla loro separazione giudiziale o consensuale, è rimosso dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, anche se verificatasi per fatti concludenti, con l'effetto di ripristinare automaticamente il regime di comunione originariamente adottato, salvo diversa convenzione matrimoniale
Fonte →
Note
Testo confrontato con la riproduzione dichiarata aggiornata al 29 aprile 2026 e con la versione istituzionale storica, applicando gli aggiornamenti espressamente riscontrati.