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Codice civile

Art. 150 c.c. — Separazione personale 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VI — Del matrimonio; Capo V — Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere giudiziale o consensuale.

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

È ammessa la separazione personale, giudiziale o consensuale. Il diritto di richiederla o l’approvazione della separazione consensuale spetta soltanto ai coniugi. I genitori o altri familiari non possono esercitarlo al loro posto. La semplice separazione di fatto non equivale a quella legale; si devono seguire le forme previste, comprese quelle consentite dalla legislazione speciale. Gli accordi economici richiedono attenzione distinta alle obbligazioni verso i figli.

Esempio pratico

Gli sposi raggiungono un accordo sulle condizioni di separazione e seguono la procedura legale; un loro parente non può chiedere autonomamente la separazione per loro.

Giurisprudenza

  • Accordi patrimoniali nella separazione consensuale

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 2546, Rv. 673943-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In sede di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente regolare, con piena autonomia contrattuale, i loro rapporti economico-patrimoniali e, in vista della futura divisione, prevedere una ripartizione dei beni immobili in comunione legale anche per quote diseguali, senza per ciò incorrere in alcuna nullità, purché, sotto tale profilo, l'accordo di separazione non intacchi gli obblighi di legge riguardanti la prole.

    Fonte →
  • Accordo patrimoniale recepito nella separazione giudiziale

    Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 26127, Rv. 672516-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo.

    Fonte →

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